Il 24 febbraio scorso è stato licenziato dalla Camera il Testo Unificato adottato come testo base per i pareri di altre commissioni parlamentari circa una legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Tutti conosciamo e riconosciamo la inadeguatezza della disciplina in vigore attualmente nel settore, pertanto va salutata con grandissimo favore l’iniziativa di approdare, dal 1947 a oggi, ad una nuova legge che regolamenti le attività di spettacolo – non solo musicale – in maniera idonea ai nostri tempi e ai connotati attuali di tali attività. Negli anni diverse sono state le proposte di legge all’uopo, di ogni colore politico, tuttavia nessuna è pervenuta ad alcunché. Oggi ritroviamo nel Testo unico la unificazione di diverse proposte, per la precisione: C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C.1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1564 Giammanco, C. 1480 Zamparutti , C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis.
In questa sede, vista la complessità della proposta di legge, ci limiteremo a illustrare i punti salienti del Testo unico, rinviando a ulteriori appuntamenti eventuali commenti in merito. Quale premessa alla nostra panoramica, non manchiamo di notare che il testo risente dell’influenza dello Statuto sociale europeo degli artisti (Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti – 2006/2249(INI)), precedentemente illustrato in questa rubrica.
Partiamo dalle finalità della legge: lo scopo dichiarato è quello di riconoscere lo spettacolo dal vivo quale «componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico dell’Italia e dell’Europa, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini», attribuendovi un rilievo costituzionale di «elemento insostituibile della coesione e dell’identità nazionale e strumento centrale della diffusione e della conoscenza della cultura e dell’arte italiane in Europa e nel mondo, nonché fattore determinante per lo sviluppo dell’attività turistica nazionale». In seguito si precisa che il concetto di spettacolo dal vivo comprende le attività culturali del teatro, della musica, della danza, del circo e dello spettacolo viaggiante, ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare, quando siano compiute alla presenza diretta di pubblico nel luogo stesso dell’esibizione.
Viste le finalità, la Legge si preoccupa di stabilire alcuni principi che debbono sovraintendere l’azione pubblica in materia, quali in particolare:
a) il prioritario interesse nazionale dello spettacolo dal vivo;
b) il sostegno alle attività di produzione nazionali, in particolare della tradizione teatrale, musicale e di danza italiana, del grande repertorio classico e moderno e contemporaneo, la valorizzazione della lingua italiana, la tutela dei suoi dialetti e delle minoranze linguistiche;
d) la radicata e diffusa presenza delle forme dello spettacolo dal vivo sul territorio per promuoverne pari opportunità di accesso da parte dei cittadini;
e) il sostegno in favore dei giovani autori e artisti e la promozione dell’innovazione artistica e imprenditoriale;
f) l’azione in favore delle strutture pubbliche e private dello spettacolo dal vivo, ivi inclusi i teatri tenda e le residenze, essenziale momento di aggregazione sociale, imprenditoriale e di fruizione multidisciplinare della proposta artistica e del tempo libero;
h) la promozione dell’insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell’ambito del sistema nazionale di istruzione;
o) la tutela sociale dei professionisti del settore attraverso gli strumenti della previdenza e dell’assistenza sociale, in grado di compensare la natura aleatoria e precaria delle professioni artistiche;
p) la regolamentazione dell’attività di agente per lo spettacolo dal vivo e di organizzatore culturale;
q) la tutela e la conservazione della memoria dello spettacolo dal vivo;
r) la tutela della libera concorrenza nel mercato dello spettacolo dal vivo e il riconoscimento del ruolo svolto dagli operatori privati del settore.
Posto ciò, vengono ripartite le competenze statali in materia al Ministero per i beni e le attività culturali, al quale spetta la contitolarità del Fondo Unico dello spettacolo, ovvero del fondamentale serbatoio finanziario statale per l’attività di spettacolo. Al Ministero spettano diverse attività di promozione e valorizzazione dello spettacolo dal vivo, anche mediante facilitazioni di accesso al credito, di promozione di fondi comunitari, inoltre istituisce e gestisce un un portale informatico per consentire agli operatori del settore di utilizzare le informazioni relative a fondi comunitari disponibili per attività e manifestazioni culturali svolte a livello europeo e internazionale, istituendo l’Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo al fine di conservarne e diffonderne la memoria visiva, anche attraverso le nuove tecnologie in sistema digitale, realizzando infine, presso la Discoteca di stato, una banca dati musicale che raccolga e conservi il patrimonio musicale italiano comprensivo anche della musica popolare e dialettale e della canzone tradizionale.
Altrettanto articolati sono i compiti della Conferenza unificata Stato-Regioni (organo amministrativo di raccordo tra lo Stato e le Regioni, con funzioni consultive e di promozione di accordi), tra i quali spiccano quello di ripartizione del Fondo Unico dello spettacolo tra la quota di competenza statale e la quota da attribuire alle regioni, nonché del Fondo per l’innovazione e il sostegno dei giovani talenti, oltre che di promozione e coordinamento delle intese interistituzionali volte a favorire l’affermazione dell’identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche ed il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, nonchè che per favorire la presenza delle attività dello spettacolo dal vivo sul tutto il territorio nazionale, per il sostegno agli autori, agli artisti esecutori e agli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, ricerca e sperimentazione nonché alle figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie.
Le Regioni non risultano certo prive di compiti, visto che è loro assegnata, tra gli altri, la definizione di un programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dagli enti locali, dalle altre regioni e dallo Stato; importante è la gestione delle quote del Fus loro attribuite per il sostegno delle attività di esclusivo interesse regionale e locale aventi sede legale nel proprio territorio, e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti ed il rinnovamento della produzione artistica in concorso con lo Stato, inoltre concorrono alla tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione di audiovisivi in rete con l’Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo,anche promuovendo iniziative per agevolare l’accesso al credito in favore dell’imprenditoria giovanile e femminile.
Si noti anche che svolgono, in collaborazione con l’Enpals e con il servizio «Listaspettacolo.it», il periodico censimento della domanda e dell’offerta di lavoro e delle potenzialità di nuova occupazione esistenti nel settore dello spettacolo, oltre alla promozione e stipulazione di protocolli d’intesa, anche attraverso la previsione di appositi finanziamenti, con la società RAI per la divulgazione al pubblico delle programmazioni dello spettacolo dal vivo nell’ambito del proprio territorio.
In parallelo, Province, città metropolitane e Comuni concorrono con le Regioni all’attuazione dei principi fondamentali detti sopra.
Non manca un articolo di definizione dell’Osservatorio nazionale dello spettacolo, il quale svolgerà funzioni consultive nei riguardi della Conferenza unificata a supporto delle politiche di settore, instaurando rapporti continuativi ed organici con le Regioni, le Province, le città metropolitane, i Comuni e gli Osservatori territoriali. Presso l’Osservatorio sarà istituito uno Sportello informatico di orientamento, formazione e consulenza in favore dei soggetti che intendono intraprendere attività di spettacolo dal vivo, per l’accesso alle informazioni concernenti i finanziamenti locali, regionali, statali e dell’Unione europea, e per servizi di supporto e tutoraggio per le istituzioni e per gli operatori anche attraverso specifiche banche dati di carattere normativo, amministrativo e professionale, inclusa una raccolta di elementi informativi sulle scenografie, i costumi e le attrezzature tecniche giacenti presso gli organismi dello spettacolo dal vivo, ai fini del loro reimpiego per nuovi allestimenti.
Proseguendo, troviamo un importante approdo della legge, ovvero la vera e propria riforma del settore: difatti «al fine di promuovere il processo di semplificazione dell’articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, sono favorite trasformazioni e adeguamenti statutari e societari volti a garantire l’autonomia artistica, l’economicità e l’efficienza delle attività gestionali con l’obiettivo della qualità; sono altresì incentivate, anche con agevolazioni tributarie, fusioni tra società, associazioni culturali, enti ed organismi anche appartenenti a settori diversi, al fine di perseguire la maggiore concorrenzialità delle imprese in ambito nazionale ed europeo, di attuare il consolidamento economico e la patrimonializzazione delle stesse, e di promuovere e sostenere forme innovative di attività interdisciplinare».
All’art. 11 si dispone un atteso e sperato incremento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, mentre negli articoli seguenti si prevedono varie misure per il finanziamento dello spettacolo dal vivo, come ad es. l’istituzione del Fondo per l’innovazione e il sostegno ai giovani talenti.
Altrettanto vitali sono le norme circa le agevolazioni fiscali del settore, per cui «gli organismi dello spettacolo dal vivo sono assimilati alle piccole e medie imprese, usufruendo delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste per tale settore», oltre a prevedere diverse forme di agevolazioni come la riduzione dell’aliquota IVA e la «defiscalizzazione del primo album realizzato da artisti italiani, con lo scopo di agevolare l’ingresso nel mercato e di favorire la crescita delle produzioni emergenti». Oltretutto vengono riconosciute le detrazioni fiscali per i «costi di ammortamento per l’acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all’alloggio, purché funzionalmente necessarie all’esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o da lavoro in associazione e debitamente documentate nella misura del 40 per cento dell’importo stabilito per contratto o foglio di ingaggio».
Sulla scia di quanto sancito dallo Statuto europeo degli artisti, il profilo formativo viene quanto «alto valore educativo e formativo delle arti dello spettacolo», momento fondamentale di crescita culturale dell’individuo e della collettività, di integrazione e di contrasto del disagio sociale nelle sue manifestazioni. Onde per cui il Ministero dell’Istruzione dovrà promuove l’inserimento delle arti dello spettacolo, mentre «la Conferenza unificata promuove intese e accordi per la definizione degli indirizzi generali per la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo e di figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie nello spettacolo dal vivo, promuovendo il coordinamento nazionale delle iniziative formative e la condivisione delle linee di intervento». Non mancano disposizioni analoghe circa le Regioni.
All’art. 18 viene istituita la Banca dati professionale degli artisti, ovvero una creazione a cura del Ministero per i beni e le attività culturali, in collaborazione con l’Enpals e con il servizio «Listaspettacolo.it». In tale banca dati professionale saranno iscritti «i quadri artistici, tecnici ed organizzativi, in base ad autocertificazione curriculare soggetta alla verifica della direzione competente del medesimo Ministero».
Vista la desuetudine delle vigenti norma in tema di agenzia di spettacolo, giova salutare come finalmente disciplinata la figura del Procuratore degli artisti professionisti ed organizzatore culturale. Tale figura identifica la persona fisica alla quale è stata concessa licenza rilasciata dalle autorità competenti e che, in forza di contratto di mandato conferito dal professionista, cura e promuove professionalmente i rapporti:
a) tra gli artisti professionisti e gli organizzatori di attività di pubblico spettacolo ai fini della stipulazione di un contratto di prestazione artistica;
b) tra due soggetti che rappresentano società od organizzatori di spettacoli privati e pubblici, per la conclusione di contratti di ingaggio per artisti e musicisti professionisti.
Lo strumento per raggiungere tali obiettivi è la procura ovvero l’incarico di agire in rappresentanza dell’artista, al fine di:
a) promuovere, trattare e definire, in nome e per conto dell’artista professionista, i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni, nonché le condizioni normative e finanziarie e le modalità di organizzazione delle attività;
b) prestare opera di consulenza in favore dell’artista professionista nelle trattative dirette alla stipulazione del contratto, ovvero predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni artistiche e sottoscrivere gli stessi in nome e per conto;
c) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;
d) assistere l’artista nell’attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto di prestazione artistica. Per evitare che chiunque possa rivendicarsi procuratore, la legge prescrive che per esercitare tale professione «il procuratore è subordinato all’iscrizione in un apposito registro nazionale ed in un ruolo regionale istituiti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono disciplinate le modalità ed i requisiti per l’iscrizione e le fattispecie di decadenza, nonché la composizione degli organi preposti alla gestione dei ruoli regionali i cui iscritti confluiscono nel registro nazionale».
Gli organizzatori culturali sono equiparati al predetto procuratore, ovvero coloro che «in via prevalente, stabile e continuativa promuovono e rappresentano gli artisti e ne producono, organizzano ed allestiscono gli spettacoli, anche di musica popolare contemporanea dal vivo, svolgendo attività manageriale ed economica nel settore».
Venendo all’art. 20, si prevede che «la Repubblica sostiene la creazione artistica dal vivo mediante misure concernenti la contrattualistica e la tutela sociale del lavoratore dello spettacolo […] che svolge la propria attività lavorativa in modo atipico, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi, con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata, e con una flessibilità e mobilità che costituiscono elementi caratteristici dell’esercizio dell’attività artistica svolta in modo professionale e non limitata alle prestazioni in scena». Tant’è che viene introdotta una modifica alla Legge Biagi di riforma del lavoro (D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) per cui si sancisce che il contratto di lavoro intermittente può, in ogni caso, essere concluso con riferimento alle prestazioni rese dai lavoratori dello spettacolo dal vivo, oltre ad applicare a tutti i lavoratori dello spettacolo l’assicurazione INAIL.
In seguito si provvede al profilo pensionistico Enpals, per cui i lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 182 (cioè coloro che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli) che non raggiungono le 120 giornate di lavoro annue (necessarie per maturare un’annualità contributiva Enpals nel gruppo dei lavoratori a tempo determinato) ma che abbiano versato almeno 60 contributi annui, sono ammessi al versamento volontario dei contributi mancanti. Oltretutto, la disciplina prevista dal D.P.R. del 31 dicembre 1971, n. 1420 di ricongiunzione della contribuzione tra Enpals ed INPS «viene applicata, con le modalità che verranno definite in apposite convenzioni bilaterali tra gli enti interessati, anche nel caso di contribuzione mista Enpals – INPDAP e Enpals – INPGI».
A seguire, quanto al lavoro minorile dello spettacolo, si enuncia che «le imprese di spettacolo nello svolgimento della loro attività, hanno facoltà di assumere lavoratori minori espletando tutte le pratiche di avviamento presso l’ispettorato del lavoro ove esse hanno sede. L’ispettorato comunicherà agli ispettorati ove si svolgerà l’attività di aver rilasciato le debite autorizzazioni per le eventuali azioni ispettive».
In un’ottica di agevolazione all’attività dal vivo, entrano in gioco anche la S.I.A.E. e «gli istituti ad essa collegati», i quali, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo contemporaneo, «garantiscono alle opere prime, ai nuovi talenti e a chi promuove attività in loro favore l’applicazione di apposite agevolazioni e l’attribuzione di tutti i diritti relativi al loro operato».
All’art. 22 troviamo una novità, ovvero l’istituzione del Consiglio dello spettacolo dal vivo, articolato in quattro comitati tecnici: musica, teatro, danza, circo e spettacolo popolare. Esso è composto da un presidente e da venti altri membri, di varia nomina, in carica per tre anni (rinnovabili), scelti tra esperti di comprovate e specifiche competenze professionali artistiche, organizzative e manageriali nel settore, e tra esperti di bilancio. Al funzionamento di tale organo provvederà il Ministero per i beni e le attività culturali, con apposito decreto. I compiti del Consiglio sono soprattutto consultivi, con pareri vincolanti in materie come l’indirizzo generalo per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, sui criteri e sulle modalità di concessione e erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico dello spettacolo per la quota spettante allo Stato, ecc.
Esaurita la parte generale, al Capo III della legge si disciplinano le attività settoriali, tra cui la musica e la lirica. In linea a ciò, si precisa che la Repubblica italiana promuove varie attività di sostegno al settore, quali la tutela del repertorio classico, compreso il jazz, la produzione contemporanea di nuovi autori, con la promozione di interpreti e di esecutori nazionali, la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali, la diffusione della cultura musicale sull’intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, ecc.
Al successivo art. 27 vengono, tra gli altri, promossi e tutelati anche gli artisti di strada, riconoscendone il valore sociale e culturale e promuovendone la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, iniziative promozionali, quali festival nazionali e internazionali e attività editoriali, l’acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, ecc. Nello specifico dell’arte di strada, è cruciale che risultino non applicabili «le disposizioni vigenti in materia di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante».
Come si può notare, il testo è ricco di innovazioni e riforme cruciali, la cui complessità non può che rimandarci ad un prossimo appuntamento, accontentandoci per ora di aver tracciato una sommaria mappa di lettura del provvedimento.