Se fino ad oggi avevate visto le registrazioni musicali di vostra proprietà, i testi, gli spartiti o le trascrizioni delle vostre canzoni palesemente inseriti in siti pirata o in sistemi di file-sharing o utilizzate senza il vostro consenso; se avete rinunciato con delusione e impotenza rassegnati dai tempi, dai costi e dall’incertezza di una normale azione giudiziaria, seppure urgente; bene, ora avete la possibilità quanto meno di fermare da voi e senza costi tale diffusione illecita.
Dopo un lunghissimo pellegrinaggio burocratico e un acceso scontro culturale e giuridico (a dire il vero non ancora terminato), infatti il 31 marzo 2014 è entrato in vigore il Regolamento AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) in materia di «tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70», il quale finalmente attua le disposizioni, di oltre un decennio fa, sul commercio elettronico.
Con un procedimento abbreviato da svolgersi online della durata massima di 12 giorni lavorativi, nell’ipotesi di grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un’opera digitale (in senso ampio, non solo quindi di musica, si intende) o di violazione massiva, o nel periodo di 35 giorni lavorativi per le altre violazioni, potrete fare rimuovere il contenuto illecito da Internet.
Per farlo dovete essere il soggetto titolare o licenziatario del diritto d’autore o dei diritti connessi con riferimento all’opera digitale o il soggetto (per esempio associazioni di gestione collettiva o di categoria) con mandato conferito dal titolare o dal licenziatario del diritto.
L’istanza si presenta compilando il modulo elettronico on line, salvando il modulo compilato e il modulo per la dichiarazione di veridicità dei dati forniti (in formato PDF), firmandolo (con firma autografa, firma elettronica digitale o firma elettronica avanzata il modulo per la dichiarazione di veridicità), allegando uno screenshot della violazione, inviando mediante la propria posta elettronica certificata – PEC o CEC-PAC (la medesima indicata nel modulo elettronico) all’indirizzo PEC di AGCOM, secondo quanto previsto nella sezione “Comunicazioni“. Tempo dell’operazione 30 minuti circa.
Se la domanda è irricevibile, improcedibile, inammissibile, infondata, ritirata, la Direzione dell’AGCOM ne dispone l’archiviazione, informandone il richiedente e il soggetto destinatario entro 7 giorni (3 giorni nel procedimento abbreviato) dalla ricezione della domanda.
Se invece la domanda è corretta, e a seguito della procedura di accertamento risultasse effettivamente una violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi, l’AGCOM potrebbe ordinare ai prestatori di servizi di impedire la violazione (ad es. rimuovendo i file o impedendo l’accesso da parte degli utenti, oscurando il sito o la pagina) entro 3 giorni dalla notifica del provvedimento. Se il server non è italiano, l’ordine sarà rivolto ai fornitori di traffico/accesso italiani che ne permettono la fruizione.
In caso di mancata attuazione dell’ordine, l’AGCOM comminerà ai destinatari una sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 10.329,14 a euro 258.228,45) oltre a segnalare la notizia di reato alla Polizia per l’avvio del procedimento penale.
I provvedimenti dell’AGCOM appena visti sono ricorribili giudizialmente presso i tribunali amministrativi (come il TAR).
È chiaro che, essendo la procedura fresca di approvazione, siamo tutti curiosi di conoscere quale efficacia potrà avere nella lotta alla pirateria online, e se funzionerà adeguatamente fin da subito. Possiamo di certo affermare che finalmente è dato ai creativi e all’industria culturale un procedimento veloce e gratuito per limitare almeno il danno. Qualcuno di voi ha voglia di fare una prova?
(questo articolo compare anche in Chitarre nel numero di Maggio 2014)