La legge di stabilità (Legge 90 del 23 dicembre 2014) ha introdotto, per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un nuovo regime forfetario del reddito da assoggettare ad un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute, che modifica sensibilmente il regime dei minimi introdotto dal D.L. 98/2011, che quindi viene superato.
Possono utilizzare questo tipo di regime le persone fisiche esercenti attività d’impresa, d’arte o professione (escluse le associazioni tra artisti) che nell’anno solare precedente non abbiano conseguito ricavi che devono essere individuati a seconda del codice di attività ATECO (tra 15.000 e 40.000 euro).
Per lo Spettacolo (cod. 90) e per le Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento (cod. 93) il reddito per regime agevolato è pari a 20.000 euro (il precedente regime dei minimi, in vigore fino al 31/12/2014 prevedeva un’unica soglia di 30.000 euro). L’imposta si paga sul coefficiente di redditività che per i codici 90 e 93 è del 67% dei ricavi conseguiti.
Non c’è più il limite d’età, né limite nella permanenza nel regime forfetario.
Le spese complessive per lavoratori dipendenti, associati in partecipazione o parasubordinati devono essere inferiori a 5.000 euro (relative all’esercizio precedente). Le spese per i beni strumentali devono essere inferiori a 20.000 euro (il valore va considerato al 31 dicembre dell’esercizio precedente).
In tema di prevalenza, la norma prevede la possibilità di applicare il regime forfetario laddove, l’anno precedente, la somma tra redditi d’impresa o di lavoro autonomo e quelli da lavoro dipendente o assimilato non ecceda i 20.000 euro.
E’ sufficiente la mancanza di uno di questi requisiti per uscire dal regime forfetario
Sul reddito si paga un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, imposte regionali, comunali e IRAP del 15%. Chi aderiva al regime dei minimi, secondo i vecchi requisiti, può mantenere l’imposta sostitutiva del 5% fino al raggiungimento dei 35 anni o dei cinque anni di applicazione. Sempre che non optino per il regime forfetario.
Chi aderisce al regime forfetario non ha ritenute d’acconto, non può applicare la rivalsa dell’IVA e i contributi previdenziali si versano non più sulla base dei minimi ma sul reddito effettivamente dichiarato.
Chi apre la partita IVA può aderire da subito al nuovo regime (basta spuntare la casella prevista), in questo caso, beneficia di una riduzione del reddito imponibile di 1/3 per i primi tre anni.
Fonte: SLC-CGIL