Sono sempre più diffusi su Internet i siti di cd. social networking, che potremmo tradurre come “aggregatori sociali”: reti sociali online. Gli utenti si fanno concedere uno spazio, di solito una intera pagina, entro certi limiti di occupazione della memoria da parte del server, da un sito Web che rende questo servizio specifico. L’utente vi carica poi i propri “contenuti”, cioè quel che vuole rendere pubblico, che vuole rendere visibile e accessibile al popolo di navigatori di Internet per poter estendere le proprie conoscenze a chi ha interessi comuni e pubblicizzarsi: testi, immagini di vario tipo, registrazioni musicali o audiovisive. Gli altri utenti, attirati da quanto esposto nella “vetrina” del singolo o anche da un invito da parte di altri utenti, potranno entrarvi in contatto, commentare i contenuti e soprattutto fruirli, in maniera immediata e semplice grazie a strumenti come player di musica e video già automatizzati nelle pagine ospitanti, ecc.
Ad esempio, il musicista si ritaglia il proprio profilo per darsi visibilità e farsi conoscere, interagire con le community, tenere un proprio blog, pubblicando nel proprio spazio foto, testi, (auto)biografia e magari mettendo in ascolto (cd. streaming) o, in alcuni siti Web, persino scaricabili (cd. downloading) le proprie registrazioni musicali (cd. fonogrammi).
Tutto molto utile, ma anche molto complesso dal punto di vista giuridico. Infatti, come si può intuire, i contenuti di cui si dispone prevedono diversi riflessi giuridici, per esempio nei confronti di chi risulta titolare dei diritti su opere dell’ingegno. Diverse sono le obbligazioni a cui l’utente si sottopone sottoscrivendo le regole contrattuali dei social networking. È quindi consigliabile, prima di dare adesione a questi siti, essere consapevoli dei vincoli a cui ci si sottopone: magari ci si sta precludendo, senza accorgersene, lo sfruttamento di diritti che si vogliono tenere per sé, tra l’altro senza averne il sospetto per il fatto che questi siti offrono i propri spazi e servizi, dichiarandoli “gratuiti”. È vero che non c’è alcun versamento diretto di denaro da parte dell’utente, ma è altrettanto vero che oltre al permesso concesso ai siti di utilizzare i propri dati a scopo pubblicitario in alcuni casi si cedono o concedono altri importanti diritti ai siti stessi.
Proprio per tale ragione daremo ora, senza alcuna pretesa di esaustività e completezza, una scorsa ad alcune condizioni di contratto come proposte da taluni noti siti Web di social networking di comune uso anche nel nostro Paese, senza trascurare il sito americano del genere più noto e famoso al mondo, ovvero MySpace, che di recente ha modificato il proprio contratto d’uso.
Premettiamo che molte clausole contrattuali di cui andremo a discutere sono, dal punto di vista giuridico, assai controverse quanto alla loro piena validità, anche al di là degli effetti qui discussi, a causa di complessi motivi di diritto che non possiamo affrontare in questa sede. Possiamo al massimo accennare ad alcune delle questioni più rilevanti. Per citarne una, è frequente trovare condizioni di contratto con esoneri di responsabilità sostanzialmente totali e assoluti, sia per fatto proprio che per fatto altrui. Il punto critico è che per l’ordinamento giuridico italiano (e non solo) ciò non è sempre possibile. Qualora si ravvisi una responsabilità comunque riconducibile a fatto proprio del sito, questi sarà tenuto al risarcimento dei danni in ogni caso se attribuibile, secondo il giudice, entro i limiti di legge. E questo rappresenta solo uno di numerosi altri punti che meriterebbero attenzione.
Veniamo all’esame specifico dei contratti oggi in circolazione. Tra i siti di social networking troviamo ad es. MocamboTv, che offre la pubblicazione dei contenuti caricati dall’utente in pagine personalizzate, soprattutto musica in fonogrammi e videoclip.
Nelle condizioni contrattuali, denominate “Regole di upload”, si prevede all’art. 1.1 che “l’Utente cede a Ma.go. srl (proprietaria del sito Mocambo.tv) per il mondo intero e per il massimo periodo di tempo consentito dalla vigente normativa in materia di diritto d’autore, il diritto di utilizzare, diffondere e sfruttare economicamente Opera, senza alcuna limitazione di tempo, di passaggi, modalità e spazio, anche mediante cessioni o licenze totali o parziali a terzi, senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione da parte dell’Utente, intendendosi ogni necessario consenso qui espresso”. Qui si parla chiaramente di “cessione” dei diritti economici di sfruttamento, quindi non si tratta di una licenza (che si verifica in presenza di una “concessione”, ovvero di una autorizzazione all’impiego di diritti determinati altrui in modi e tempi limitati) come quella concessa da altri siti che vedremo in seguito, bensì di un vero e proprio trasferimento, per tutta la durata di protezione di legge, dei diritti patrimoniali sulle opere. Di fatto, il sito diverrebbe proprietario delle opere, spogliando del tutto i precedenti aventi diritto di ogni sfruttamento economico. All’art. 1.3 delle citate Regole si elencano i diritti di cui MocamboTv ha libera facoltà di esercizio, ma la cessione come effettuata ai sensi dell’art. 1.1 lo renderebbe superfluo. È allora logico che l’utente intenzionato a sfruttare i servizi di MocamboTv debba tenere in grande conto la gravosità di tale impegno, seppure nel dubbio che tale cessione, non provata per iscritto, sia da ritenersi giuridicamente valida.
Altro sito di social networking di comune utilizzo è Sonorika.com, dai servizi analoghi a quanto già detto sopra. Scorrendo le condizioni contrattuali, nel documento denominato “Condotta”, leggiamo che “su Sonorika.com, puoi solo pubblicare contenuti che sono tuoi. Sonorika.com non sarà ritenuto responsabile della pubblicazione di foto, testi e musica su cui non si hanno diritti. Sonorika.com segnalerà immediatamente alle autorità competenti ogni abuso scoperto”. Da tale dicitura è possibile desumere come sia necessario detenere i diritti o le autorizzazioni dagli aventi diritto per tutte le opere dell’ingegno pubblicate: nel caso di un fonogramma, per esempio, dagli autori, dai produttori e dagli artisti interpreti esecutori, oltre che da eventuali titolari di immagini, loghi, grafiche adoperati per l’album. Sottolineiamo, per completezza, che comunque le condizioni contrattuali di Sonorika.com non elencano i diritti ceduti dall’utente al sito, limitandosi ad affermare nella premessa alle condizioni d’uso che Sonorika.com “è un Social Network che mette a disposizione degli utenti uno proprio spazio web […] quasi totalmente autogestito, all’interno del quale potrai inserire contenuti di vario genere (file musicale, immagini, foto, testi)”. Altrove si parla semplicemente di “pubblicazione”. Questa indeterminatezza comporta diverse ambiguità, perché non è specificato esattamente cosa sia possibile, da parte del sito, fare e non fare delle opere fornite dagli utenti. Infatti il termine “pubblicazione”, per opinione maggioritaria, non identifica nessuno dei singoli diritti patrimoniali d’autore. In ogni caso, pare difficile poter sostenere che quella richiesta da Sonorika.com sia una cessione, rientrando invece tra le licenze, ovvero autorizzazioni a vari utilizzi dei contenuti caricati sul sito, fino al recesso, possibile in qualunque momento e per qualsiasi motivo.
Passiamo infine al sito più noto del genere, ovvero MySpace, dove gli utenti possono costruire un proprio profilo di testi, immagini, musica e audiovisivi. Sempre più artisti, invece di inviare demo Cd della propria musica alle etichette discografiche, segnalano alle stesse il link alla propria pagina MySpace, divenuta una vera e propria vetrina di “demo”. Il numero crescente di utenti ha reso oggi molto difficile distinguersi all’interno di MySpace, dove bisogna sgomitare con tutto il mondo per ritagliarsi uno spazio che attragga più utenti possibili. Anche da un punto di vista contrattuale molto spesso gli artisti cercano di mantenere per sé il proprio profilo MySpace, con limiti il più possibili ampi rispetto a quanto imposto dall’etichetta.
Le nuove condizioni contrattuali in italiano (dette dal sito “Condizioni d’uso”) sono state pubblicate il 28 febbraio 2008 scorso, sostitutive di quelle del 24 ottobre 2006. L’occasione ci permette di rivedere alcuni punti del suddetto contratto, già in parte oggetto di un articolo da parte di Andrea Marco Ricci e pubblicato in questa rubrica il 5/12/2007, intitolato MySpace.Com: quale autorizzazione per l’uso di opere musicali?.
Secondo le “Condizioni d’uso” si concede al sito MySpace una licenza, lievemente mutata rispetto alle condizioni precedenti: si concedono al sito di MySpace “l’uso, la modifica, la rimozione, l’ampliamento, l’esecuzione o esposizione pubblica, la riproduzione e la distribuzione di detti Contenuti esclusivamente su o tramite i Servizi MySpace”. Rispetto alle precedenti condizioni, sono stati aggiunti “la rimozione, l’ampliamento”, mentre “l’esecuzione o esposizione pubblica” ha sostituito “la rappresentazione pubblica, la visualizzazione pubblica”. Precisiamo che la terminologia, giuridicamente parlando, non è del tutto corretta, soffrendo forse di una traduzione non ben calibrata dalle condizioni di contratto originali americane.
L’“ampliamento” non risulta ben chiaro cosa possa significare, comunque si dovrebbe intendere come una modificazione dell’opera, rientrante nei diritti di elaborazione. Si sappia che la propria opera potrà essere modificata da parte di MySpace senza ulteriori autorizzazioni, stando al contratto. L’unico limite sarà quello del rispetto dell’onore e della reputazione del titolare, in quanto diritto morale inalienabile.
La “rimozione” non fa capo tanto ai diritti d’autore quanto ad una facoltà contrattuale da parte di MySpace di eliminare quanto pubblicato, ed è più volte esplicitato nelle condizioni contrattuali. Secondo il contratto, l’utente può vedersi rimuovere il proprio profilo e contenuti senza alcuna motivazione né preavviso da parte di MySpace, che gode di discrezione assoluta ed esclusiva verso i propri utenti. I quali, d’altro canto, possono sempre recedere dal contratto chiedendo la cancellazione di quanto pubblicato.
“L’esecuzione o esposizione pubblica” comprende il diritto di comunicazione diretta al pubblico, mediante l’interpretazione dell’opera dell’ingegno da parte di artisti esecutori ma senza il supporto ove sia stata riprodotta l’opera. Oltre a ciò, per opinione giuridicamente diffusa, sono ricomprese in tale diritto anche forme atipiche come la diffusione dell’opera – registrata su supporti – in locali accessibili al pubblico (ad es. i CD che vengono suonati in discoteca), l’esposizione dell’opera in locali accessibili al pubblico (ad es. in un museo), la tele-radiodiffusione in presenza di pubblico (ad es. la programmazione radio trasmessa a mo’ di sottofondo da un negozio). Il tutto, come prosegue la clausola del contratto, “su o tramite i Servizi MySpace”. Questa clausola diventa più chiara proseguendo la lettura: novità rispetto alle condizioni precedenti è la dicitura contrattuale per cui è “compresa – a titolo esemplificativo e non limitativo – la diffusione parziale o totale del sito MySpace su qualunque supporto o formato e tramite qualunque canale mediatico”. Ciò significa, ad es., che MySpace potrebbe distribuire una versione su CD-Rom del proprio sito e dei contenuti relativi, oppure trasmettere lo stesso attraverso un canale televisivo o radiofonico. Tutte utilizzazioni delle opere possibili oggetto di esecuzione al pubblico e concesse dall’utente, sempre senza un corrispettivo o richiesta di autorizzazioni ulteriori da parte di MySpace.
Tra i diritti ceduti non viene citato quello di messa a disposizione del pubblico, ovvero il diritto necessario alle comunicazioni interattive online al pubblico, come ad es. quelle su Internet. A rigore, concedere i soli diritti di riproduzione e distribuzione, come avviene nell’attuale contratto, non comprenderebbe anche il distinto diritto di messa a disposizione del pubblico. Le conseguenze? Paradossalmente, MySpace potrebbe non detenere i diritti per pubblicare le opere degli utenti sul proprio sito.
Come in precedenza, la nuova licenza concessa dagli utenti non è esclusiva, per cui si consente all’utente il più ampio utilizzo ulteriore dei contenuti concessi a MySpace al di fuori di MySpace, come ad es. mettendo a disposizione del pubblico – pubblicando su altri siti Internet – gli stessi fonogrammi, sia in streaming, sia in downloading o in qualunque altra utilizzazione interattiva a mezzo Internet.
Uno dei punti più controversi e delicati, la titolarità dei diritti sui contenuti, è stato abbondantemente trattato da Andrea Marco Ricci nell’articolo segnalato in precedenza e a cui rinviamo. Qui basti accennare che la situazione, rispetto alle precedenti condizioni, non è mutata: la necessità delle autorizzazioni sui fonogrammi da parte di autori, produttori ed artisti interpreti ed esecutori sulle opere pubblicate sul sito permane. Ne consegue la necessità di regolarizzare mediante apposite licenze ottenute presso gli aventi diritto. Eventualmente da società di gestione collettiva dei diritti come la SIAE (che tutela autori ed editori) o SCF (che tutela i produttori discografici) nel caso in cui vi siano iscritti i titolari e vi abbiano conferito mandato. Difatti il contratto MySpace, all’art. 6.3, prescrive che “l’Iscritto è il proprietario dei Contenuti pubblicati su o tramite i Servizi MySpace, o comunque ha il diritto di concedere la licenza di cui al presente art. 6”. Proseguendo: “l’Utente si impegna a corrispondere le eventuali royalty, oneri e altre spettanze dovute a persone fisiche o giuridiche a fronte di Contenuti da lui/lei pubblicati su o con i Servizi MySpace”. Si presti attenzione che tali cautele devono riguardare tutti i materiali pubblicati: dai testi alle immagini, dalla musica all’audiovisivo, dalla grafica ai loghi.
Novità da tenere d’occhio riguarda il corrispettivo. Questo aspetto è mutato rispetto alle precedenti condizioni, ove si prevedeva un utilizzo gratuito che poteva essere eventualmente modificato in forma di tariffa, previa conoscenza data agli iscritti via e-mail. Ora (art. 3 delle nuove condizioni) “l’Utente riconosce a MySpace il diritto di esigere un corrispettivo per alcuni servizi Myspace e di variare l’importo dell’eventuale corrispettivo quando lo ritenga opportuno a sua discrezione”. Il che vuol dire che si approverebbe già in contratto il pagamento di un corrispettivo, corrispettivo che però non è affatto indicato, come non lo sono i servizi in oggetto. Nemmeno indicando se e come ne verrà data comunicazione agli utenti. La mancata determinazione del compenso di fatto è lasciata all’arbitrio assoluto di MySpace, senza l’indicazione di criteri precisi. Tale enorme potere riservato a MySpace lascia, da un punto di vista di diritto, perplessi, fornendo più di un argomento a sostegno dell’invalidità di questa clausola. D’altro canto, l’utente concede in licenza i propri diritti senza alcun corrispettivo o royalty. Ogni provento derivante dallo sfruttamento, anche pubblicitario, di quanto pubblicato sul sito di MySpace spetta esclusivamente a MySpace.
Da ultimo, nonostante MySpace faccia sottoscrivere l’applicazione delle leggi nordamericane dello Stato di New York, l’utente italiano ricordi che potrà far valere molte delle tutele garantitegli dalle leggi italiane, in forza anche di convenzioni internazionali che proteggono i diritti dei cittadini come garantiti nei propri Paesi.